I “DANNI INDIRETTI” o "LUCRO CESSANTI", cioè la mancata / ridotta produzione o vendita conseguente all’evento dannoso nel periodo in cui l’impianto rimane fermo, comprendono numerose voci: dalla perdita di profitto, alla perdita di mercato a favore dei concorrenti, dalle spese fisse che continuano a gravare sull’azienda, ai MAGGIORI COSTI per contenere la perdita di produzione.
Tali danni, molto spesso sono molto ingenti, in molti casi superiori a quelli provocati dall’evento dannoso da cui derivano (incendio, crollo, guasto, atto doloso, allagamento, etc).
Tuttavia, le polizze assicurative, su garanzia aggiuntiva, prevedono i risarcimento di tali danni in diverse forme:
FORTETTARIAMENTE a PERCENTUALE sull'indennizzo complessivamente dovuto
DIARIA GIORNALIERA predeterminata in fase di sottoscrizione del Contratto Assicurativo
DA DETERMINARE sulla base del volume d'affari presente sulla scritture Contabili / Fiscali
Il danno INDIRETTO, è quasi sempre una naturale conseguenza dell'evento dannoso, anche di fronte ad un semplice FENOMENO ELETTRICO; quindi, a valle di queste fattispecie, se assicurati, i nostri professionisti saranno al vostro servizio per quantificare e realizzare la massima espressione di risarcimento che il vostro contratto assicurativo prevede.