La RESPONSABILITA' CIVILE (1) rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche, in particolare la locuzione "responsabilità civile" ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

All'interno della cosidetta R.C. si rinviene la disciplina del cd. "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c.che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno; tale articolo non tipizza le situazione soggettive tutelate, è perciò opinione ormai acquisita dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la tutela aquiliana riguardi le situazioni soggettive sia patrimoniali sia non patrimoniali.

In particolare, il risarcimento del danno, si articola nelle due voci del "DANNO EMERGENTE" e del "LUCRO CESSANTE" (cfr. 1223 c.c.) in quanto siano diretta e immediata conseguenza della lesione.

Per danno emergente deve intendersi ogni perdita, o necessitata erogazione, o mancata acquisizione sebbene se ne avesse diritto, di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato; il lucro cessante invece è ogni mancato guadagno che, invece, si sarebbe prodotto laddove il fatto illecito non fosse stato realizzato.

Il ristoro "per equivalente", ora descritto, convive, nel nostro ordinamento, con il ristoro "in forma specifica" (che potremmo anche definire "per identità") ove al danneggiante viene imposto di ripristinare l'esatta situazione quantitativa e qualitativa che si sarebbe conseguita in assenza del fatto illecito (art. 2058 c.c.).

Vige in ogni caso nella quantificazione dell'obbligazione risarcitoria (determinazione del quantum) il principio "compensatio lucri cum damno" per cui MAI la prestazione risarcitoria può, nel suo ammontare, SUPERARE l'entità del danno, conformandosi come ingiusto profitto per il titolare della situazione giuridica lesa, escludendo così la natura punitiva della cosiddetta obbligazione risarcitoria.

L'ATTIVITA' svolta dai nostri professionisti in questo ambito, di concerto con i nostro Studio Legale di fiducia, è particolarmente circoscritta, ma nello stesso tempo, straordinariamente INDISPENSABILE per il raggiungimento dell'obbiettivo "RISARCIMENTO"; più precisamente, essa mira alla determinazione del danno (come sopra inteso) ma, fondamentale, soprattutto alla determinazione della RESPONSABILITA' del soggetto a cui mirano le nostre pretese.

Quindi, al fine della tutela dei vostri interessi, anche se non dovesse sussistere un Contratto di Assicurazione di R.C., non esitate a contattarci per esaminare insieme la strada da percorrere.

(1) P. Fava, La responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2009.

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